Autorizzazione paesaggistica

Argomenti
SUE

Descrizione

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Gli stessi hanno l’obbligo di presentare all’amministrazione competente (Comune) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’amministrazione competente, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione tecnica prevista dalle normative vigenti, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso, effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione agli istanti dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Ottenuto il parere del Soprintendente l’amministrazione procedente provvede, entro i termini di legge, in conformità.

VALIDITA’

L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

PROCEDIMENTI

Ai sensi delle normative vigenti le istanze paesaggistiche possono riguardare i procedimenti di seguito elencati:

  1. autorizzazione paesaggistica ordinaria, ex art. 146 del D.lgs. 22/01/ 2004, n. 42;
  2. accertamento di compatibilità paesaggistica, ex artt. 167 e 181 del D.lgs. 22/01/ 2004, n. 42;
  3. autorizzazione paesaggistica semplificata, ex art. 146 comma 9 del D.lgs. 22/01/ 2004, n. 42;
  4. autorizzazione paesaggistica postuma, ex art. 17 comma 4 bis della L.R. 21/10/2004, n.23
  5. sanatoria paesaggistica, ex art. 70 comma 5 della L.R. 21/12/2017, n. 24;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” e successive modificazioni e integrazioni;
  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.;
  • Legge Regionale Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 recante “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia” e ss.mm.ii.;
  • Legge Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e ss.mm.ii.;

MODULISTICA

A pena di inammissibilità le istanze paesaggistiche, riguardanti i procedimenti precedentemente elencati, dovranno essere presentate via PEC (comune.coriano@legalmail.it) utilizzando la seguente modulistica comunale:

Tutte le informazioni necessarie, utili alla presentazione dell’istanza, sono contenute all’interno dell’apposita modulistica.

CONTATTI

Geom. Massimo Ghinelli: tel. 0541-659828
mail: m.ghinelli@comune.coriano.rn.it

Dott. Mattia Fratesi: tel. 0541-659831
mail: m.fratesi@comune.coriano.rn.it

ORARI E GIORNI DI RICEVIMENTO

La giornata di ricevimento è il mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Gli interessati potranno richiedere apposito appuntamento in presenza, da svolgersi presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Coriano sito in Piazza Mazzini n. 15, ovvero in via telematica, telefonando al numero 0541–659812.

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE, EX ART. 146 COMMA 13 DLGS 42/2004

SINTESI VERBALI C.Q.A.P., EX ART. 13 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE

Ultimo aggiornamento

14 Marzo 2024, 09:07