Descrizione
In materia edilizia la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è obbligatoria per gli interventi edilizi elencati dall’art. 13 della L.R. 15/2013.
La SCIA per interventi edilizi può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da avente titolo in base a valido negozio giuridico (es.: delega, procura, mandato da parte del proprietario).
Il procedimento che regola la SCIA è normato dall’art. 14 della L.R. 15/2013.
Nei casi previsti, la presentazione della SCIA è subordinata al pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, contributo +D+S) secondo le modalità stabilite dal Comune. In caso di ritardo odi omesso versamento del contributo di costruzione si applicano le sanzioni dicui all’art. 20 della LR n. 23/2004.
In mancanza della documentazione necessaria la SCIA è inammissibile.