Cambio di Residenza

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INFORMAZIONI GENERALI:

Le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di residenza da altro comune, dall’estero o verso l’estero, nonché le dichiarazioni di cambiamento di abitazione all’interno dello stesso comune vanno effettuate nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (avvenuto trasferimento).

Va utilizzata la modulistica predisposta dal Ministero dell’Interno (MOD. ANA01) corredata dalla dichiarazione del proprietario dell’immobile (MOD. ANA02), indicando un riferimento telefonico e gli orari in cui presumibilmente il richiedente si trova in casa per agevolare la fase di verifica da parte della Polizia Municipale.

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione
PER CITTADINI ITALIANI:
Ai fini della registrazione della dichiarazione occorre che:

  • I moduli siano compilati nelle parti obbligatorie contrassegnate da un asterisco (generalità interessato/i compreso il codice fiscale, indirizzo con i riferimenti toponomastici dell’immobile (vie e numero civico) e, in caso di unità abitativa in cui sono già iscritte persone, generalità di un componente la famiglia. Si consiglia di indicare, ove presente, il civico interno o in alternativa i riferimenti catastali (foglio, particella e subalterno) desumibili dal titolo di occupazione dell’immobile (rogito, locazione, comodato d’uso, ecc.);
  • I moduli siano sottoscritti dall’interessato e dagli altri componenti maggiorenni della famiglia;
  • Allegare copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
  • Il richiedente compili il modulo MOD. ANA01 per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione
PER CITTADINI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA:
Oltre alla documentazione richiesta ai cittadini italiani, il cittadino non italiano appartenente a uno Stato della Comunità Europea, dovrà presentare anche le seguenti:

Cittadino lavoratore subordinato o autonomo 

  • Copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
  • Documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
  • Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. 

 

Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)  

  • Copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
  • Autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell’interessato;
  • Copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);
    La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea;
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione
PER CITTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA:
Oltre alla documentazione  richiesta ai cittadini italiani, il cittadino non italiano appartenente a uno Stato NON appartenente alla Comunità Europea, dovrà presentare anche le seguenti:

Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità

  • Copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  • Copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
  • Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo 

  • Copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  • Copia del titolo di soggiorno scaduto;
  • Ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno
  • Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. 

Documentazione da produrre per la registrazione dei rapporti di parentela:
Per la registrazione in anagrafe dei rapporti di parentela con altri componenti della famiglia, i cittadini provenienti da uno Stato estero devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Durata del procedimento:
In seguito alla registrazione delle dichiarazioni, l’ufficio provvede all’accertamento dei requisiti previsti ed in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali stabiliscono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace (reato: falsa dichiarazione a pubblico ufficiale – art. 495 c. p.)
Al procedimento di accertamento dei requisiti si applica il silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 pertanto trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se l’interessato non riceve la comunicazione dei motivi ostativi al diritto all’iscrizione/registrazione del cambiamento di abitazione, l’istanza si intende confermata. Chi trasferisce la residenza dall’Estero deve esibire il passaporto o altro documento equipollente.

Note varie di utilità al cittadino:

  • Chi si trasferisce presso le Forze Armate o presso un Istituto deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe con una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della convivenza o dell’Istituto, che attesti l’effettiva presenza dell’interessato nella struttura stessa.
  • In seguito al matrimonio la residenza non viene modificata d’ufficio, pertanto i coniugi resteranno iscritti al medesimo indirizzo.

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Ultimo aggiornamento

1 Aprile 2022, 10:04