AUTENTICAZIONE DI FIRMA

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INFORMAZIONI GENERALI: L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma su un determinato documento/atto è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa identificazione. L’Ufficiale di Anagrafe è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ..) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.

L’AUTENTICA DI FIRMA È POSSIBILE PER:

  • Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
  • Istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
  • Deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.

CHI LA PUÒ CHIEDERE:

  • Può richiederla qualsiasi cittadino italiano o comunitario maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici;
  • Occorre essere muniti di un documento d’identità valido;
  • Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore;
  • Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore;
  • Per chi non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell’identità del dichiarante;

VALIDITÀ:

  • 6 mesi

NON È POSSIBILE AUTENTICARE LE SEGUENTI:

  • Firme apposte in calce a dichiarazioni d’impegno e di volontà, accettazione o rinunce d’incarico, procure, dichiarazioni future, scritture private e meri rapporti tra privati, dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.

Ultimo aggiornamento

22 Marzo 2022, 10:06