Bandi di concorso

Obblighi di pubblicazione concernenti le informazioni relative ai bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione

Descrizione

Il Comune di Coriano pubblica  i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione. L’assunzione avviene tramite selezione pubblica per concorso, selezione tra gli iscritti nelle liste dei Centri per l’Impiego e mobilità esterna.

Al fine di una migliore evidenzia delle informazioni, vengono pubblicati distintamente i concorsi pubblici per i quali sono aperti i termini di presentazione delle domande, quelli  in via di svolgimento, quelli espletati e l’archivio generale. Ogni comunicazione successiva al bando  quali chiarimenti, convocazioni, verbali ed esiti verrà pubblicata come allegato del bando a cui si riferisce.

I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali vengono pubblicati tempestivamente non appena disponibili.

Le tracce delle prove, invece, non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle prove.

Si precisa che la pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 33/2013, sono disponibili per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.

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Normativa

Articolo 19 del decreto legilsativo 33/2013

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
(comma così modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016 e dall’articolo 1 comma 145 della legge 27 dicembre 2019, n.160)

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.
(comma così modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2-bis. I soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell’accessibilita’ ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
(comma inserito dall’articolo 1 comma 145 della legge 27 dicembre 2019, n.160).

Ultimo aggiornamento

5 Ottobre 2021, 10:35