Whistleblowing
Segnalazioni di illecito – Whistleblowing La legge 6 novembre 2012, n.
Segnalazioni di illecito – Whistleblowing
La legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. legge anticorruzione, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto giuridico del c.d. whistleblowing, un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In particolare, l’art. 1 comma 51 ha modificato il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 inserendovi l’articolo 54-bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.
Ulteriori modifiche di rilievo all’art. 54-bis sono state apportate dalla legge 30 novembre 2017 n. 179, che ha ampliato il novero dei soggetti sottoposti alla tutela della legge e garantito maggiormente la tutela del segnalante con particolare riferimento alla riservatezza della sua identità.
Tra i provvedimenti in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si ricorda la Delibera n. 690 del 1 luglio 2020, recante il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio e la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 che ha fornito nuove Linee guida sull’argomento, nonché le relative FAQ.
Al segnalante sono accordate le tutele previste dal sopra citato art. 54-bis a condizione che:
- il segnalante rivesta la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato (vedi paragrafo successivo);
- la segnalazione abbia ad oggetto “condotte illecite”;
- il segnalante sia venuto a conoscenza di tali “condotte illecite” “in ragione del proprio rapporto di lavoro”;
- la segnalazione sia effettuata “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione”;
- la segnalazione sia inoltrata ad almeno uno dei destinatari indicati nell’art. 54-bis, co. 1: Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), ANAC, Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile.
Il Comune di Coriano promuove, attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma, il canale interno di segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).
Chi può presentare una segnalazione
Per whistleblower si intende il dipendente pubblico, o soggetto ad esso equiparato, che segnali agli organi competenti condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Più precisamente, le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:
- i dipendenti del Comune di Coriano;
- i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico ex art. 2359 c.c.;
- i lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Cosa si può segnalare
I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale e tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.
Diversamente, le comunicazioni di misure ritorsive adottate dall’amministrazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione, devono essere trasmesse ad ANAC da parte del soggetto interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione di appartenenza del segnalante.
Modalità di presentazione della segnalazione
Il Comune di Coriano, in applicazione della normativa vigente, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica che crea un canale diretto tra il segnalante e il Responsabile Prevenzione della Corruzione, il cui ruolo e funzioni sono ricoperte dal Segretario Generale che ne cura l’attività istruttoria e pone quindi in essere gli atti necessari a una attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Per effettuare una segnalazione, il dipendente o altro soggetto tra coloro che ne hanno titolo, deve accedere al servizio online dedicato e raggiungibile al seguente indirizzo: Piattaforma whistleblowing
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali sono sottoposti al trattamento di cui all’allegata informativa.
Per espressa previsione dell’art. 54-bis, comma 4, la segnalazione è sempre sottratta all’accesso documentale (L. 241/1990) nonché all’accesso civico generalizzato (D. lgs. 33/2013 artt. 5 e 5 bis).
Ultimo aggiornamento
14 Luglio 2023, 12:58