Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
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Servizio attivo
La CCVLPS è un organo collegiale, nominato con decreto del Sindaco, ha validità triennale ed ha la funzione di esame, controllo e verifica delle condizioni di stabilità, sicurezza e igiene di strutture allestite, necessarie al rilascio dell' agibilità
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto:
- a organizzatori di eventi, concerti, intrattenimenti, manifestazioni sportive, culturali e di pubblico spettacolo di cui: operatori turistici ed economici privati e ad enti pubblici, imprese, associazioni o circoli privati, enti pubblici, parrocchie o altri soggetti del terzo settore;
- ad imprese esercitanti le attività dello spettacolo viaggiante.
Descrizione
La Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVLPS) è un organo collegiale, nominato con decreto del Sindaco, ha validità triennale ed ha la funzione di esame, controllo e verifica delle condizioni di stabilità, sicurezza e igiene delle strutture allestite per la manifestazione o del locale di pubblico spettacolo, necessarie al fine del rilascio dell'agibilità, quando prevista.
La Commissione Comunale è composta così come previsto dall’art. 4 del DPR. 28/05/2001 n. 311:
- dal Sindaco o suo delegato, che la presiede
- dal Comandante del Servizio di Polizia Locale, o suo delegato
- dal dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale, o da un medico dallo stesso delegato
- dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale (settore lavori pubblici) o suo delegato
- dal Comandante Provinciale Vigili del fuoco o suo delegato
- da un esperto in elettrotecnica
L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
Il vigente Regolamento per la nomina e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13/07/2021, disciplina, nell’ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell’Ente, l’istituzione e il funzionamento della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), prevista all'art. 141-bis del R.D. 6/5/1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18/6/1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza) come introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311, per l’applicazione dell'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
La Commissione provvede a verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.
La norma, tuttora attuale, subordina l’effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.
Tale documento è rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un’apposita Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione.
L’agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione esprime il parere di cui all’art. 141, primo comma lettera a) del citato DPR n. 311/2001 sui relativi progetti; le verifiche e gli accertamenti (comprensive di quelle attinenti al rispetto di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione in sede di esame progetto) sono sostituite da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Competono ad un tecnico abilitato anche le verifiche di impianto e gli accertamenti relativi ai locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante non inserite in un luna-park o in parchi di divertimento, purché il numero delle persone che contemporaneamente e complessivamente possono fruire delle medesime attrazioni sia pari o inferiore a 200.
La verifica di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti. viene così semplificata, perché il rilascio della dichiarazione di agibilità non è sottoposto a domanda, ma a SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016, con unita relazione tecnica ex art. 80 Tulps.
Non è richiesto alcun intervento della Commissione, quando le manifestazioni si svolgano in luoghi pubblici ove l’accesso di fatto e di diritto sia consentito ad ogni persona, in spazi non delimitati, mancando una minima struttura destinata ad accogliere il pubblico.
Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione provinciale (CPVLPS):
- a) locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
Come fare
Presentare la richiesta di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la richiesta di esame progetto e/o sopralluogo mediante l’apposita modulistica da regolamento, con istanza in bollo, diretta all’ufficio SUAP, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000 necessarie e propedeutiche alle verifiche amministrative, mediante il portale impresainungiorno.gov.it od in via alternativa alla PEC istituzionale dell’Ente.
La richiesta di convocazione (indicativa della richiesta di esame progetto e sopralluogo ove necessaria la verifica di locali, strutture impianti) va inviata al Suap del Comune di Coriano, ed indirizzata congiuntamente allo stesso Suap, al Sindaco del Comune di Coriano in qualità di Presidente della Commissione.
La richiesta deve essere presentata:
- almeno 60 (sessanta) giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità), concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.
- nei casi di urgenza, motivata e documentata come nei casi di iniziative promosse da pubbliche amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima.
Cosa serve
Nel caso di locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, occorre presentare domanda di esame e sopralluogo alla Commissione secondo vigente regolamento.
Il Sindaco tramite la stessa segreteria della commissione convoca incontro per esame progetto con o senza sopralluogo.
- Per la richiesta di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la richiesta di esame progetto e/o sopralluogo con unita documentazione per parere di conformità dei progetti e verifica dell’agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. con sopralluogo consultare i contenuti di cui al Disciplinare Tecnico, allegato al vigente regolamento comunale di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13/07/2021.
Cosa si ottiene
Verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con Parere Favorevole ai fini dell’Agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.
Tempi e scadenze
Termini Istruttoria: 60/30/15 giorni dalla presentazione della pratica
Quanto costa
- Diritti di segreteria (vedi tabella diritti segreteria pagina SUAP)
Documenti
Modulistica SUAP
Mod. B - Documentazione ai Fini Igienico-Sanitari
Modulistica SUAP