Descrizione
La data di effettivo inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire deve essere comunicata al Comune con l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice.
Come previsto dall’art. 12, comma 1, della LR 11/2010 l’efficacia del permesso di costruire è sospesa ed i lavori non possono essere iniziati se non viene trasmessa al Comune da parte del committente o responsabile dei lavori la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lett, a) e b) del DLgs n. 81/2008 e la documentazione relativa alla richiesta di informazione antimafia ex art.91 D.Lgs.159/11 e s.m.i.
I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso, ovvero entro la scadenza della proroga eventualmente comunicata per l’inizio delle opere, pena la decadenza del titolo edilizio.
Il permesso di costruire decade con l’entrata in vigore di constrastanti previsioni urbanistiche.