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Autenticazione di firma

  • Servizio attivo

L’autentica di firma certifica che la firma su un documento è della persona indicata.


A chi è rivolto

A tutti coloro che necessitano di autenticare la propria firma su un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Descrizione

Il funzionario comunale è competente all'autentica della firma sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in base al DPR n. 445/2000, cioè quegli atti che consistono in "stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato", anche se riguardano terzi. Il funzionario comunale può quindi effettuarla soltanto su dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà o se previsto da specifiche norme di legge.
L'autentica della firma serve per presentare la dichiarazione a soggetti privati. Pubbliche amministrazioni e gestori di servizio pubblico devono accettare la dichiarazione con allegata copia di un documento di riconoscimento del dichiarante; l'autentica, in questi casi, è possibile solo per la riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni).
Il contenuto della dichiarazione deve essere limitato a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato, cioè del firmatario. È consentita, inoltre, l'autentica all'atto di delega al semplice ritiro di documenti.

Altri atti autenticabili
Oltre alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, è possibile richiedere l’autentica di firma in Comune esclusivamente per i seguenti documenti:

  • atti previsti dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (procedimento elettorale)
  • consenso scritto, da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare (articolo 31, comma 3, lettera e, legge 4 maggio 1983, n. 184)
  • nomina del difensore, del mandato o procura speciale o qualsiasi altro atto previsto dall’articolo 39 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
  • firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)
  • atti e delle dichiarazioni inerenti la vendita di beni mobili registrati e rimorchi nonché la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (articolo 7, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) (esclusivamente in caso di certificato di proprietà cartaceo)
  • quietanze liberatorie del pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione (articolo 8, comma 3-bis, legge 15 dicembre 1990, n. 386)

Al di fuori di questi specifici casi e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, il funzionario comunale non è mai competente per l’autentica di firma. E’ quindi necessario rivolgersi al notaio.

Non si possono autenticare:

  • dichiarazioni che hanno la natura di atti negoziali o manifestazioni di volontà in grado di avere effetti giuridici (ad eccezione dei casi previsti dalla legge)
  • procure di nessun tipo, mandati ad agire, atti di impegno
  • documenti in lingua straniera, in quanto il pubblico ufficiale può intervenire solo su atti in lingua italiana

Come fare

E' necessario presentarsi personalmente allo Sportello Anagrafe con un documento di identità o di riconoscimento valido.

Cosa serve

Per la compilazione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio non è necessario che il cittadino utilizzi un modulo predisposto dal comune

Oltre alla sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale, è necessario munirsi di:

  • una marca da bollo, a meno che l’autentica non sia in esenzione.

Cosa si ottiene

L'autentica di firma in calce al documento.

Tempi e scadenze

L’autentica viene fatta immediatamente allo sportello.

Casi Particolari

In caso di impossibilità a sottoscrivere, è sufficiente confermare verbalmente la dichiarazione allo sportello, il funzionario comunale attesterà che gli è stata resa da persona temporaneamente impedita alla sottoscrizione.

In caso di soggetti impossibilitati per ragioni di salute (ricoverati o allettati) è possibile contattare telefonicamente i nostri uffici per individuare la modalità di raccolta della dichiarazione e relativa autentica presso il luogo di degenza. È necessaria una certificazione medica che attesti l’effettivo impedimento per ragioni di salute.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio:

Servizi Demografici

I servizi demografici si occupano della gestione delle informazioni demografiche della popolazione.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Comune di Coriano

Pec: comune.coriano@legalmail.it

Email: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it

Indirizzo: Piazza Mazzini, 15

Telefono: 0541 659812

Unità Organizzativa Responsabile

Servizi Demografici

I servizi demografici si occupano della gestione delle informazioni demografiche della popolazione.

Municipio di Coriano

Piazza Giuseppe Mazzini, 15

Comune di Coriano (RN), 47853

Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/10/2025

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