Erogazione di contributi a sostegno di inquilini morosi incolpevoli

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Descrizione

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI:

  • a) possesso di cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  • b) residenza nel Comune di Coriano da almeno 3 anni;
  • c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  • d) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida. Possono accedere al beneficio anche gli assegnatari di alloggio di proprietà comunale destinatari di un provvedimento di ricorso per sfratto e decreto ingiuntivo ex art. 32 del Regio Decreto 28/04/1938 n. 1165, in corso di notifica, ad esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
  • e) non titolarità de richiedente o di ciascun componente del nucleo familiare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
  • f) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.

 

FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono destinati a:

  • a) fino a un massimo di 4.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
  • b) fino a un massimo di 3.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento
    dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
  • c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  • d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 6.000,00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata attraverso le seguenti modalità:

Scadenza: 30/06/2023

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Ultimo aggiornamento

2 Maggio 2023, 15:55