
Si informa la cittadinanza che, a seguito della comunicazione del Settore Coordinamento Protezione Civile acquisita al protocollo comunale n. 24688 del 17/07/2026, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha disposto Proroga della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.
Visto il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026”, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1211 del 18/07/2022, capitolo 5 “Modello d’Intervento” e aggiornato per l’anno 2026 con Deliberazione di Giunta regionale n. 677 del 04/05/2026;
Visto quanto disposto dall’art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 in merito alle attribuzioni conferite ai Comuni e alle loro Unioni in materia Anti Incendio Boschivo, con l’avvalimento dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile;
Viste le risultanze della riunione di coordinamento svoltasi in data 14 luglio 2026 tra l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, il Comando Regione Carabinieri Forestale EmiliaRomagna, l’ARPAE-SIMC Centro funzionale decentrato e il Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo zone montane;
Si dispone
La proroga della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 20 luglio 2026 al 26 luglio 2026 compreso.
Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022- 2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.