IMU
L’imposta municipale propria (IMU), come disciplinata dalla legge n. 160 del 2019, è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
L’ IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019). Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate:
- Prima rata entro il 16 giugno
- Seconda rata entro il 16 dicembre
SOGGETTI PASSIVI
L’imposta è dovuta (art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019):
- dal proprietario dell’immobile;
- dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- dal locatario di immobili in caso di leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
- dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
ALIQUOTE
Per l’anno d’imposta 2022 sono stati ridefiniti i valori di riferimento delle aree edificabili agli effetti dell’imposta Municipale Unica (IMU) (DELIBERA di G.C. N. 176/2022)
DETRAZIONI
Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale (a1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
DICHIARAZIONE IMU
Per le variazioni intervenute nel 2021 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2022.
Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali o dalle disposizioni di legge e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta municipale propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Occorre invece presentare la dichiarazione IMU quando le informazioni necessarie per la gestione dell’imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato.
COMODATO GRATUITO REGISTRATO A PARENTI IN LINEA RETTA
L’articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n.160/2019 ha stabilito che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni previste per tale fattispecie, l’Ufficio Tributi chiede, entro la scadenza della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui ci si avvale delle agevolazioni, la presentazione della copia del contratto di comodato.
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%.
I soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato dovranno presentare presso l’ufficio Tributi il contratto medesimo.
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI
Ai sensi dell’articolo 1, comma 747, lettera b), della legge 160 del 2019, si intendono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, i fabbricati, (intesi nel loro complesso e non le singole unità immobiliari) in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
La riduzione prevista del 50% della base imponibile si applica dalla data in cui è stata accertata l’inabitabilità o l’inagibilità mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato o da parte dell’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
Sono da considerarsi fabbricati di interesse artistico o storico gli edifici ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 1, comma 747, lettera a) della legge 160 del 2019).
La caratteristica di immobile di interesse storico ed artistico è annotata ad opera della conservatoria dei registri immobiliari, presso la quale deve essere trascritto il provvedimento con il quale viene riconosciuto il vincolo, in quanto interesserà anche i successivi possessori dell’immobile.
Non è necessario che il vincolo sia imposto su tutto l’edificio, potendo essere vincolata anche una parte soltanto di esso (ad esempio la facciata), così come è possibile sottoporre a vincolo immobili che si trovino in cattivo stato di conservazione o immobili parzialmente ricostruiti. Ai suddetti fabbricati è applicata una riduzione della base imponibile del 50%.
AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lettera d, legge 160 del 2019, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Anche le unità immobiliari collabenti, classificate catastalmente nella categoria F2, sono da assimilare al concetto di area edificabile, considerando la superficie utile incidente sul fondo e tenendo conto delle possibilità di recupero del fabbricato preesistente stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
TERRENI AGRICOLI
Per terreno agricolo, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lettera e, legge 160 del 2019, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. A decorrere dal 1^ gennaio 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo professionale sono esenti da IMU a condizione che il soggetto possessore e conduttore sia iscritto alla previdenza agricola.
RESIDENTI ALL’ESTERO
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
– articolo 1 comma 48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Limitatamente all’anno 2022, l’articolo 1, comma 743 della legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), stabilisce che “la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento”.
Pertanto, solamente per l’anno 2022, i residenti all’estero, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, anziché beneficiare della riduzione del 50%, già prevista dal 2021, per l’imposta IMU beneficiano di una riduzione del 62.5%.
Per poter avere diritto a tale agevolazione i soggetti aventi diritto devono presentare apposita dichiarazione IMU, così come indicato nelle istruzioni ministeriali (approvate con D.M. 30/10/2012), entro il 30 giugno 2023.
RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 D.L. 472/97 e successive m. e i.)
Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
N.B. le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
DAL 1° GENNAIO 2020 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL “RAVVEDIMENTO OPEROSO”
La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:
- regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
- regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
- regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
NORMATIVA
REGOLAMENTO NUOVA IMU – DELIBERA C.C. N. 31/2020
ALIQUOTE ANNO 2020 – DELIBERA C.C. N. 32/2020
Ultimo aggiornamento
6 Febbraio 2024, 14:23