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Ordinanza MOVE – IN 2025

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Ordinanza MOVE - IN 2025

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  • Atto normativo

Descrizione

IL SINDACO

Premesso:

-     che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;

-     che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, di recepimento della direttiva sopra citata, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;

-     che la Direttiva UE 2024/2881 “Qualità dell’aria ambiente e aria più pulita in Europa”, in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell’aria nell’Unione europea, da rispettare entro il 2030;

-     la Legge n. 105 del 18/07/2025 di conversione del Decreto-Legge n. 73 del 21/05/2025, che ha rinviato al 1° ottobre 2026 la limitazione in via strutturale dei veicoli diesel Euro 5;

-     che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l’ozono (O3);

-     che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

-     il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell’aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

-     il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto il 25/07/2017 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che prevede misure coordinate e omogenee sul bacino padano, inerenti, tra l’altro, anche alla circolazione dei veicoli inquinanti;

-     la legge regionale 3 agosto 2022, n. 11, art. 34 “Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare”, con la quale la Regione Emilia-ha previsto la base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi al progetto Move-In;

Viste inoltre:

-     la deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 16 maggio 2022 “Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha aderito a Move-in, approvato dalla Regione Lombardia con la deliberazione di Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, adeguandolo alla realtà dell’Emilia-Romagna;

-     la deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 “Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l’avvio del progetto”;

-     la deliberazione della Giunta regionale, n. 1493 del 22/09/2025 “Presa d’atto del progetto congiunto delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l’applicazione del sistema integrato Move-in (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In”;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell’aria nelle zone citate;

Considerato inoltre che:

-     con DGR n. 1493/2025 la Regione Emilia-Romagna ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e Regione Lombardia, per la disciplina di attività di interesse comune per il miglioramento della qualità dell’aria mediante la condivisione del sistema integrato Move-In, con validità dal 1/10/2025 al 30/09/2028;

-     con la medesima deliberazione, la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato i criteri per il funzionamento del servizio Move-In, relativamente alle ulteriori categorie di veicoli per cui sarà disponibile il servizio e agli aspetti tecnici conseguenti, riportati negli allegati alla citata deliberazione, che prevedono in particolare:

  • la descrizione delle modalità e tempistiche di adesione e di revoca al servizio Move-In, i costi e gli effetti per i cittadini aderenti e le modalità di controllo da parte dei soggetti preposti;
  • l’assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, che obbliga il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all’uso dei veicoli privati;
  • i criteri di premialità degli stili di guida virtuosi dal punto di vista dei consumi e delle emissioni del veicolo;
  • il monitoraggio dei chilometri percorsi sull’intero territorio dei comuni oggetto di limitazioni per motivi ambientali e non solo nell’area di applicazione delle misure di limitazione strutturali alla circolazione, e, temporalmente, in tutti i giorni dell’anno, 24 ore/giorno (ovvero non solo in alcuni giorni e fasce orarie come stabilito nelle attuali limitazioni strutturali del traffico);
  • che, all’esaurimento dei chilometri “concessi” in funzione delle caratteristiche emissive del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell’annualità di riferimento, che decorre dalla data di attivazione del servizio;
  • che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione qualora si verifichino previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica ordinanza;

Dato atto che:

-       l’art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

-       le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell’aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);

Considerato, pertantoche

-       il sistema Move-In per espletare la sua efficacia deve, quindi, essere attuato dai medesimi Comuni, anch’esso con specifica ordinanza sindacale;

-       che il Comune di Coriano, intende regolamentare sul proprio territorio il sistema Move-In al fine di offrire ai cittadini proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni strutturali della circolazione la possibilità di ricevere un chilometraggio annuale da percorrere sui territori interessati dalle restrizioni del traffico;

Ritenuto, pertanto necessario adottare la presente ordinanza di attuazione del sistema Move-In, in applicazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell’aria soprarichiamata;

Richiamati:

-         l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

-         l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;);

-         l’art 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;

-         la Legge n. 689 del 24/11/1981;

ORDINA

1)        La circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione del vigente Piano Aria Integrato Regionale, è consentita aiveicoli che hanno aderitoal sistemaMove-In,secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla DGR n. 1493/2025, appartenenti alle seguenti categorie:

  • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, ed EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  • veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
  • ciclomotori EURO 0. ed EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
  • motocicli EURO 0. EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

2)        La disposizione di cui al precedente punto 1 è valida fino al 30/09/2028, fatte salve le modifiche alle categorie di veicoli limitati in via strutturale che troveranno attuazione nei tempi previsti dal PAIR 2030 e dalla L. n. 105/2025;

3)        La disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace a partire dall’avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale;

4)        La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le domeniche ecologiche, individuate nella specifica ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria; pertanto, durante tali giornate,i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa ordinanza;

5)        La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpae, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione. Durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono pertanto soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;

6)        È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato “Soglia esaurita” ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nell'allegato C della sopracitata DGR n. 1493/2025;

7)        È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente” ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, …) attestante la prenotazione presso la struttura;

8)        La disposizione di cui al precedente punto 7 non si applica ai veicoli che presentano lo stato “Servizio assente” nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell’annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale della Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale, ai sensi dell’art. 7 comma 13bis del Nuovo Codice della Strada, la violazione del divieto di circolazione previsto ai punti 5 e 6 della presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché mediante Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

DISPONE

Alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada;

Che la pubblicità legale del presente provvedimento è assicurata mediante la pubblicazione on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line di questo Comune, indirizzo: http://www.comune.coriano.rn.it;

Che la presente Ordinanza sia trasmessa tramite PEC, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza alla Regione Emilia Romagna - Area Qualità dell’aria e agenti fisici - Settore Tutela dell’ambiente ed economia circolare: ambpiani@regione.emilia-romagna.it - info@liberiamolaria.it;

Ufficio responsabile

Ufficio Servizio Ambiente

L'Ufficio Servizio Ambiente si occupa della gestione delle questioni ambientali e della sostenibilità.

Municipio di Coriano

Piazza Giuseppe Mazzini, 15

Comune di Coriano (RN), 47853

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