Descrizione
Premesso:
- che la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che la Direttiva UE 2024/2881 “Qualità dell’aria ambiente e aria più pulita in Europa”, in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell’aria nell’Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l’ozono (O3);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;
Visti:
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell’aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell’aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”;
- la Deliberazione di Giunta regionale N. 1493 del 22/09/2025 “Presa d’atto del progetto congiunto delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l’applicazione del sistema integrato Move-in (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In”
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all’articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;
Visti in particolare:
- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell’Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio e ad eccezione dei barbecue;
- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell’aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell’anno solare di riferimento;
- l’art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
- a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
- b) nelle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell’Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l’art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall’utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Sono esclusi dall’applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
- l’art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che regolamenta gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l’art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.
Preso atto:
- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d’infrazione n. 2014/2147);
Considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell’aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020, nel 2022 e nel 2024;
Preso atto altresì:
- che l’art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
- Comune Bologna 1500 controlli/anno;
- Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
- Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
- Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
- Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
- Comuni
- che l’art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell’art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”:
- a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
- b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una “zona montana o zona agricola svantaggiata, definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- c) nel periodo da ottobre a marzo, esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una “zona montana o zona agricola svantaggiata”;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 la Regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;
Dato atto che:
- l’art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell’aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
Vista, inoltre, l’Ordinanza Sindacale n.21 del 25/09/2025 con la quale il comune di Coriano ha stabilito di consentire la circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell’aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025;
Verificato:
- che il Comune di Coriano è ubicato nella zona Pianura Est quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10/11/2020 ed è pertanto tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell’aria stabilite dal PAIR 2030;
- che la popolazione residente nel Comune di Coriano alla data del 24/09/2025 è pari a 10455 abitanti;
Considerato
- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2024, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell’anno 2023, fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;
Preso atto
che l’inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell’aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;
Ritenuto
pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell’aria sopra richiamata;
Richiamati:
- l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
ORDINA
- nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Coriano e delle frazioni di Sant’Andrea in Besanigo, Cerasolo Ausa, Cerasolo, Mulazzano, Ospedaletto, Pian della Pieve, Cavallino, Passano, Puglie e Colombarina come da planimetria costituente l’allegato n. 1, dei seguenti veicoli privati:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
- nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026, in tutto il territorio comunale:
2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
2.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
2.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:
- a)per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
- b)esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;
- durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il territorio comunale:
obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
4.1 l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
4.2. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
- nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026 l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
- a)1 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;
- b)Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l’apposito Bollettino (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali), gli organi di informazione e pubblici avvisi.
- l’area del centro abitato del Comune di Coriano in cui si applica il divieto di circolazione di cui al punto 1 della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l’allegato n. 1 ed è delimitata come segue:
Coriano: S.P. 31 Flaminia Conca, via SP 50/intersezione via Giardino, via Ca Cianci;
Cerasolo Ausa: S.S. 72 dal km 6,015 al km 8,328;
Cerasolo: via Monte Pirolo, via Primo Maggio, via La Pastora;
Mulazzano: via Il Monte, via Europa;
Ospedaletto: S.P. 41 Rimini-Montescudo, via Mulazzano, via Cerasolo;
Pian della Pieve: via S.P. 41 Rimini – Montescudo;
Cavallino: S.P. 41 Rimini – Montescudo;
Passano: S.P. 31 Flaminia Conca, via Stacciarino;
Sant’Andrea in Besanigo: via Il Balcone, via Rio Melo, via Colombarina intersezione via Rio Melo, S.P. 50;
- sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:
- a)autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b)autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- c)autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
- d)veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall’ordinanza n. 21 del 25/09/2025.
- Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (rif. punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):
- a)veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- b)veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- c)veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- d)veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- e)veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f)veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g)veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h)veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- i)veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
- j)veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- k)autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.
Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:
- a)veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- b)veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.
Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
- a)ai sensi dell’art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b)l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- c)l’inosservanza della disposizione di cui ai punti 2.3 e 2.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023
- d)convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- e)l’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.3 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.
Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.
Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere a,b,c,d, in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell’Ordinanza di ingiunzione di pagamento.
Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l’agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.
INFORMA
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL)