Descrizione
IL SINDACO
VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura delle zanzare;
VISTA la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 239293 del 18/09/2025 ad oggetto “Sorveglianza e controllo dell’infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito della evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Rimini”;
VISTA la successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della Romagna prot. n. 26413 del 19/09/2025 ad oggetto “Indicazioni operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile” contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;
RILEVATO che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest’ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;
CONSIDERATO che nel Comune sono vigenti le seguenti ordinanze sindacali: n. 12 del 23/04/2025 (Prot.n.10579 del 23/04/2025) “Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp)”, i cui contenuti si richiamano integralmente;
CONSIDERATO altresì che per la prevenzione dell’infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta anti larvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi, dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto (a titolo orientativo il numero di persone che rende necessario il trattamento adulticida straordinario è quello di 200 partecipanti);
RITENUTO che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l’esecuzione su tutto il territorio comunale dei trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara Culex indicati dal Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2025, con efficacia dalla data di pubblicazione a tutto il mese di ottobre 2025, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni meteo-climatiche;
RITENUTO altresì di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;
VISTO l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998, n. 112;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - Anno 2024" della Regione Emilia- Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 503 del 25/04/2024;
ORDINA
A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze di almeno 200 partecipanti) all’aperto nelle ore serali è fatto obbligo di:
- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici.
- in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi: effettuare interventi adulticidi straordinari preventivi con cadenza settimanale per tutta la durata della manifestazione. Se l’evento si protrae per più di 7 giorni, effettuano un primo intervento con adulticida e possono sostituire i successivi interventi adulticidi con trattamenti larvicidi porta a porta che coinvolgano una fascia di 200 metri intorno all’area della manifestazione. Questo intervento va ripetuto ogni 20 giorni fino alla fine della manifestazione.
- In aree già interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi: effettuare, congiuntamente allo scrivente DSP, una valutazione delle condizioni ecologiche di contesto per orientare la decisione verso l’effettuazione o meno di un intervento straordinario adulticida.
- affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore
- affiggere nell’area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l’ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi
- dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all’Associazione Romagnola Apicoltori all’indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l’adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.
- dare comunicazione della data del trattamento e dei prodotti impiegati all’UO Igiene e Sanità Pubblica di Rimini al seguente indirizzo pec: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it
AVVERTE
che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 80 € ad un massimo di 480 €;
DISPONE
- alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’applicazione delle sanzioni che provvedano per quanto di competenza: il corpo di Polizia Locale, l’Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- la documentazione attestante l’effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- l’efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2025, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni meteo- climatiche;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa tramite PEC, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
- all’Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini, ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it
- alla Regione Emilia- Romagna – Assessorato alla Sanità, DgSan@postacert.regione.emilia-romagna.it
- alla Prefettura di Rimini, protocollo.prefrn@pec.interno.it
- alla Questura di Rimini, urp.quest.rn@pecps.poliziadistato.it
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini, trn37145@pec.carabinieri.it
- al Gruppo Carabinieri Forestale – Rimini, frn43001@pec.carabinieri.it
- al Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Rimini, gevrimini@pec.it
- al Corpo intercomunale di Polizia Municipale – Presidio di Coriano
La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.